Articolo 7 - Accordo della Legge 31 dicembre 1962, n. 1865
Articolo 6Articolo 8
Versione
17 febbraio 1963
Art. 7.

Le Parti Contraenti si impegnano a favorire lo scambio di:
a) esposizioni scientifiche e tecniche;
b) mostre d'arte, d'arte applicata, di artigianato e del libro;
c) manifestazioni teatrali e musicali.
Esse favoriranno inoltre le manifestazioni e le iniziative nel
campo dello sport e dell'educazione fisica.
Entrata in vigore il 17 febbraio 1963
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