Articolo 23 del Decreto 20 luglio 2012, n. 140
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23 agosto 2012
Art. 23.

Tenuta della contabilita'

1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilita' ordinaria, e' determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, delle attivita' e delle passivita' risultanti dal bilancio di fine esercizio, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di tenuta della contabilita' semplificata, e' determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordi, e il compenso e' liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 5.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.
Entrata in vigore il 23 agosto 2012
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