Articolo 7 - Accordo della Legge 3 ottobre 2016, n. 192
Articolo 6Articolo 8
Versione
22 ottobre 2016

Art. 7.
Esecuzione delle richieste

1. L'Autorita' competente richiesta adotta tutte le necessarie misure per garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste.
2. L'Autorita' competente richiedente viene informata immediatamente di eventuali circostanze che impediscono l'esecuzione della richiesta o ne determinino un considerevole ritardo.
3. Se l'esecuzione della richiesta non ricade sotto la giurisdizione dell'Autorita' competente richiesta, la stessa lo comunica immediatamente all'Autorita' competente richiedente.
4. L'Autorita' competente richiesta puo' richiedere ulteriori informazioni, se lo ritiene necessario al fine di eseguire in modo adeguato la richiesta.
5. L'Autorita' competente richiesta informa entro trenta (30) giorni l'Autorita' competente richiedente in merito ai risultati della richiesta.
Entrata in vigore il 22 ottobre 2016
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