Articolo 5 del Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457
Articolo 4Articolo 6
Versione
31 dicembre 1997
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Versione
1 marzo 1998
Art. 5. Normativa di riferimento 1. Salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, le navi iscritte nel registro internazionale sono assoggettate alle disposizioni generali, ai regolamenti, alla normativa comunitaria ed alle disposizioni delle Convenzioni internazionali applicabili alle unita' iscritte nelle matricole nazionali o che fruiscono del regime di locazione a scafo nudo di cui al comma 2. Il modello del Registro e dei documenti di abilitazione delle navi in esso immatricolate sono approvati con ((decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)) .
2. Ai fini dell' articolo 6 del codice della navigazione , le navi per le quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 145, comma 2, del medesimo codice restano soggette alla legge dello Stato responsabile del registro sottostante.
3. Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all' articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi ((passeggeri)) iscritte nel Registro internazionale, ((...)) durante il periodo di navigazione al di la' del mare territoriale.
Entrata in vigore il 1 marzo 1998
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