Art. 8-bis. (( 1. All' articolo 40, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , le parole: "gli autori di dette opere abusive non sanate sono soggetti alle" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano le".
2. Al secondo comma del medesimo articolo 40 le parole: "2 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "1 settembre".
3. Il terzo comma del medesimo articolo 40 e' sostituito dal seguente:
"Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1 settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente".
4. Al medesimo articolo 40 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Le nullita' di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonche' a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.
Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilita' di cui al capo IV della presente legge, l'aggiudicatario potra' presentare domanda di oblazione ai sensi del precedente articolo 35 entro il 31 dicembre 1986 ))
2. Al secondo comma del medesimo articolo 40 le parole: "2 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "1 settembre".
3. Il terzo comma del medesimo articolo 40 e' sostituito dal seguente:
"Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1 settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente".
4. Al medesimo articolo 40 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Le nullita' di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonche' a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.
Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilita' di cui al capo IV della presente legge, l'aggiudicatario potra' presentare domanda di oblazione ai sensi del precedente articolo 35 entro il 31 dicembre 1986 ))