Articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
Articolo 27Articolo 29
Versione
1 settembre 2001
Art. 28. Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B
e relative prove 1. L'iscrizione nella sezione B e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea nella classe n. 37 - Scienze statistiche.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente le metodologie quantitative di base impiegate nell'ambito delle tematiche assicurativo-previdenziali e finanziarie;
b) una seconda prova scritta concernente l'analisi e la selezione di prodotti di natura assicurativa, previdenziale e finanziaria;
c) una prova pratica, sull'approccio tecnico-statistico o di trattamento informatico di basi di dati, relativamente a problemi assicurativi, finanziari e previdenziali;
d) una prova orale basata sulla discussione di argomenti attinenti l'offerta e la gestione tecnica dei servizi finanziari, assicurativi e previdenziali, rivolta in particolare a verificare le conoscenze teorico-pratiche e la capacita' di comunicazione del candidato, nonche' la conoscenza della legislazione e deontologia professionale.
Entrata in vigore il 1 settembre 2001
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