Articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
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Versione
1 settembre 2001
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Versione
13 luglio 2003
Art. 51. Attivita' professionali 1. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2, le attivita' che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:
a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attivita' di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunita';
b) le attivita' di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito;
c) il coordinamento e la supervisione dell'attivita' degli psicologi iuniores.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 MAGGIO 2003, N. 105, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 LUGLIO 2003, N. 170)) .
Entrata in vigore il 13 luglio 2003
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