Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
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1 settembre 2001
Art. 16. Attivita' professionali 1. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A - settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le attivita' gia' stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.
2. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A - settore "pianificazione territoriale":
a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della citta';
b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attivita' di valutazione ambientale e di fattibilita' dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.
3. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A - settore "paesaggistica":
a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
b) la redazione di piani paesistici;
c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364 , ad esclusione delle loro componenti edilizie.
4. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A - settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali":
a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.
5. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa:
a) per il settore "architettura":
1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attivita' di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilita' e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.
b) per il settore "pianificazione":
1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attivita' di pianificazione;
2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della citta' e del territorio;
3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.
Nota all' art. 16:
- La legge 20 giugno 1909, n. 364 , reca: "Norme per l'inalienabilita' delle antichita' e delle belle arti".
Entrata in vigore il 1 settembre 2001
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