Articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
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1 settembre 2001
Art. 36. Attivita' professionali 1. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2, in particolare le attivita' che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:
a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
b) direzione di laboratori chimici la cui attivita' consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);
c) studio e messa a punto di processi chimici;
d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;
e) verifiche di pericolosita' o non pericolosita' di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro.
2. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le attivita' che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali:
a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);
b) direzione di laboratori chimici la cui attivita' consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);
c) consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di attivita' industriali chimiche e merceologiche;
d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;
e) consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualita' aziendali per gli aspetti chimici nonche' il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformita'; giudizi sulla qualita' di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualita' o eliminarne i difetti;
f) assunzione della responsabilita' tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con Ministro della sanita', del 5 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967;
g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 , e decreto ministeriale 25 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 ;
i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro,
relativamente agi aspetti chimici; assunzione di responsabilita' quale responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ;
l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;
m) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio di certificato di non pericolosita' per le navi;
n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali.
Nota all' art. 36:
- La legge 7 dicembre 1984, n. 818 , reca: "Norme sul nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66 , e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
- Il decreto ministeriale 25 marzo 1985, reca: "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 ".
- La legge 5 marzo 1990, n 46 , contiene "Norme per la sicurezza degli impianti".
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , prevede: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE , 89/654/CEE , 89/655/CEE , 89/656/CEE , 90/269/CEE , 90/270/CEE , 90/394/CEE , 90/679/CEE , 93/1988/CEE , 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".
Entrata in vigore il 1 settembre 2001
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