Articolo 2 del Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28
Articolo 01Articolo 1 bis
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24 febbraio 2003
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore il 24 febbraio 2003
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