Articolo 36 del Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73
Articolo 35 bisArticolo 36 bis
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Art. 36.


Disposizioni in materia di indennita' una tantum per i lavoratori dipendenti e altre disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni nonche' di conferimento di incarichi a personale sanitario in quiescenza

1. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' una tantum di cui all' articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all' articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1.
1-bis. Al fine di incrementare l'importo dell'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e alla Struttura tecnica di supporto presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della salute, la dotazione finanziaria destinata ai compensi previsti dall'articolo 9, comma 4, e dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138 , e' incrementata di 50.180 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50.180 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1 , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1 , del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 , in servizio alla data del 30 giugno 2022, e' prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.
3. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi dell' articolo 13, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 , per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022, e' prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.
4. Per l'attuazione dei commi 2 e 3 e' autorizzata la spesa di 6.298.685 euro per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 467, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , trasferite alla contabilita' speciale, di cui all' articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , assegnata al direttore dell'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 , che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
4-bis. L'applicazione delle disposizioni dell' articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , e' prorogata fino al ((31 dicembre 2024)) .
Entrata in vigore il 31 dicembre 2023
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