Articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640
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4 agosto 1994
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1 gennaio 2016
Art. 39. Azione giudiziaria

Avverso le decisioni definitive, di cui al precedente articolo, e' esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.
Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente puo' promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa. ((3))

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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 27 luglio 1994 n. 360 (in G.U. 1a s.s. 03.08.1994 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 (Disciplina dell'imposta sugli spettacoli) nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui agli artt. 38 e 40 stesso d.P.R., l'esperimento della azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2016
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