Articolo 19 del Decreto 18 giugno 2010, n. 138
Articolo 18Articolo 20
Versione
9 settembre 2010
Art. 19. Altre figure professionali del personale 1. La Scuola puo' avvalersi delle figure professionali di seguito indicate, proprie dell'ordinamento delle Scuole Europee di tipo I:
a) Direttore aggiunto;
b) Consigliere di educazione del ciclo secondario;
c) Personale aggiuntivo di cui alla decisione del Consiglio Superiore delle Scuole Europee assunta in data 17-18 aprile 2007.
2. Il direttore aggiunto assiste il dirigente della Scuola nell'esercizio delle sue funzioni. La nomina, che non si configura come atto dovuto, e' effettuata dal dirigente, sentito il consiglio di amministrazione, tra i docenti in servizio nella Scuola. Qualora le dimensioni della Scuola e le esigenze gestionali lo richiedano, puo' essere nominato un direttore aggiunto per il ciclo primario e uno per il ciclo secondario. Ad uno solo sono assegnate dal dirigente le funzioni vicarie, da esercitarsi in caso di assenza o impedimento del dirigente. Il direttore aggiunto puo' essere esonerato totalmente o parzialmente dall'insegnamento; in tal caso il carico dell'orario di servizio si raddoppia rispetto al normale orario di insegnamento da cui e' stato esonerato.
3. Il consigliere di educazione per il ciclo secondario e' un docente incaricato dal dirigente di vigilare sugli alunni e di collaborare con il personale educativo. Puo' essere esonerato totalmente o parzialmente dall'insegnamento; in tal caso il carico dell'orario di servizio si raddoppia rispetto al normale orario di insegnamento da cui e' esonerato.
4. La Scuola puo' anche avvalersi di personale aggiuntivo di cui alla classificazione riportata nella risoluzione 2007-D-153-en-3, assunta dal Consiglio delle Scuole Europee nell'incontro di Lisbona del 17-18 aprile 2007.
Entrata in vigore il 9 settembre 2010
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