Art. 24. Trattamento economico 1. Il trattamento economico annuo procapite, espresso in euro, e' corrisposto in dodici mensilita' ed e' comprensivo della tredicesima mensilita'.
2. Gli importi comprendono anche il compenso per la sostituzione di docenti che si assentano per un periodo inferiore a 6 giorni, nonche' tutte le attivita' connesse all'esercizio della funzione docente, ivi compresa l'attivita' di aggiornamento, di assistenza e sorveglianza degli alunni. Non rientrano nel limite dell'onnicomprensivita' i compensi dovuti per lo svolgimento di eventuali incarichi aggiuntivi individuati dal comitato tecnico-scientifico ed autorizzati dal consiglio di amministrazione i quali dovranno essere formalmente attribuiti dal dirigente, su proposta dello stesso.
3. Il trattamento economico di cui al comma 2 si intende al lordo delle trattenute a carico del dipendente, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e degli oneri riflessi a carico dello Stato.
4. Non sono applicabili aumenti retributivi differenziati in ragione della anzianita' maturata.
5. Al personale e' corrisposto, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 , e successive modificazioni.
6. Ai docenti di madre lingua straniera, qualora non residenti in Italia, e' riconosciuta per una sola volta anche un'indennita' di prima sistemazione, ai sensi dell' articolo 1, comma 11, della legge 3 agosto 2009, n. 115 .
7. Ai sensi dell' articolo 1, comma 11, della legge 3 agosto 2009, n. 115 , la corresponsione della retribuzione di cui al punto 1 non da' titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Resta fermo il riconoscimento ai soli fini giuridici e del trattamento di quiescenza e previdenza, del periodo di servizio prestato presso la Scuola.
8. Per il personale aggiuntivo di cui all'articolo 19, lettera c), nonche' per il personale al quale e' richiesta una prestazione con impegno orario inferiore all'orario di cattedra completo, o che sostituisce personale assente per periodi superiori a 6 giorni, il trattamento economico e' stabilito dal contratto di prestazione d'opera. La retribuzione spettante, commisurata alla prestazione dovuta, e' determinata, su proposta del dirigente della Scuola, dal consiglio di amministrazione in misura proporzionale al trattamento economico previsto per il personale docente in servizio nella Scuola e, specificatamente, nella Scuola materna.
Note all' art. 24:
- La legge 13 maggio 1988, n. 153 , concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 , recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1988, n. 112.
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 11, della legge 3 agosto 2009, n. 115 , recante «Riconoscimento della personalita' giuridica della Scuola per l'Europa di Parma»:
«11. Al dirigente, al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari, e' corrisposta, per la sola durata dell'incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I; la corresponsione della suddetta retribuzione non da' titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Ai docenti di madre lingua straniera e' altresi' riconosciuta un'indennita' di prima sistemazione.».
2. Gli importi comprendono anche il compenso per la sostituzione di docenti che si assentano per un periodo inferiore a 6 giorni, nonche' tutte le attivita' connesse all'esercizio della funzione docente, ivi compresa l'attivita' di aggiornamento, di assistenza e sorveglianza degli alunni. Non rientrano nel limite dell'onnicomprensivita' i compensi dovuti per lo svolgimento di eventuali incarichi aggiuntivi individuati dal comitato tecnico-scientifico ed autorizzati dal consiglio di amministrazione i quali dovranno essere formalmente attribuiti dal dirigente, su proposta dello stesso.
3. Il trattamento economico di cui al comma 2 si intende al lordo delle trattenute a carico del dipendente, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e degli oneri riflessi a carico dello Stato.
4. Non sono applicabili aumenti retributivi differenziati in ragione della anzianita' maturata.
5. Al personale e' corrisposto, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 , e successive modificazioni.
6. Ai docenti di madre lingua straniera, qualora non residenti in Italia, e' riconosciuta per una sola volta anche un'indennita' di prima sistemazione, ai sensi dell' articolo 1, comma 11, della legge 3 agosto 2009, n. 115 .
7. Ai sensi dell' articolo 1, comma 11, della legge 3 agosto 2009, n. 115 , la corresponsione della retribuzione di cui al punto 1 non da' titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Resta fermo il riconoscimento ai soli fini giuridici e del trattamento di quiescenza e previdenza, del periodo di servizio prestato presso la Scuola.
8. Per il personale aggiuntivo di cui all'articolo 19, lettera c), nonche' per il personale al quale e' richiesta una prestazione con impegno orario inferiore all'orario di cattedra completo, o che sostituisce personale assente per periodi superiori a 6 giorni, il trattamento economico e' stabilito dal contratto di prestazione d'opera. La retribuzione spettante, commisurata alla prestazione dovuta, e' determinata, su proposta del dirigente della Scuola, dal consiglio di amministrazione in misura proporzionale al trattamento economico previsto per il personale docente in servizio nella Scuola e, specificatamente, nella Scuola materna.
Note all' art. 24:
- La legge 13 maggio 1988, n. 153 , concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 , recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1988, n. 112.
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 11, della legge 3 agosto 2009, n. 115 , recante «Riconoscimento della personalita' giuridica della Scuola per l'Europa di Parma»:
«11. Al dirigente, al personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, tenuto conto dei particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica necessari, e' corrisposta, per la sola durata dell'incarico presso la Scuola, una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I; la corresponsione della suddetta retribuzione non da' titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza. Ai docenti di madre lingua straniera e' altresi' riconosciuta un'indennita' di prima sistemazione.».