Art. 4. Modalita' per la gestione del Fondo strada 1. Il Fondo strada e' soggetto patrimoniale autonomo e separato.
2. La CONSAP tiene contabilita' e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione autonoma del Fondo strada, nonche' una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso.
3. Il consiglio di amministrazione della CONSAP, nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, tiene conto delle esigenze di liquidita' del Fondo. Le somme disponibili sono investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.
2. La CONSAP tiene contabilita' e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione autonoma del Fondo strada, nonche' una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso.
3. Il consiglio di amministrazione della CONSAP, nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, tiene conto delle esigenze di liquidita' del Fondo. Le somme disponibili sono investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano.