Articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1996, n. 200
Articolo 4Articolo 6
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1 maggio 1996
Art. 5. Documenti accessibili 1. I documenti che non rientrino in alcuna delle categorie elencate negli articoli 2 e 3 ovvero per i quali sia trascorso il periodo di differimento di cui all'art. 4 sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 .
Nota all'art. 5:
- Per il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , si veda in nota alle premesse.
Entrata in vigore il 1 maggio 1996
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