Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169
Articolo 15Articolo 17
Versione
16 giugno 1998
Art. 16. Base imponibile 1. Costituisce base imponibile dell'imposta l'importo pagato dallo scommettitore per ogni singola scommessa, senza alcuna detrazione.
Entrata in vigore il 16 giugno 1998
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