Art. 15. Soggetti passivi 1. Sono soggetti all'imposta unica di cui all'articolo 14:
a) i gestori degli ippodromi, relativamente alle scommesse accettate all'interno degli ippodromi medesimi;
b) i titolari delle agenzie ippiche, per le scommesse dalle stesse accettate;
c) il concessionario, per le scommesse TRIS raccolte presso le ricevitorie;
d) gli allibratori, per le scommesse a quota fissa dagli stessi accettate.
a) i gestori degli ippodromi, relativamente alle scommesse accettate all'interno degli ippodromi medesimi;
b) i titolari delle agenzie ippiche, per le scommesse dalle stesse accettate;
c) il concessionario, per le scommesse TRIS raccolte presso le ricevitorie;
d) gli allibratori, per le scommesse a quota fissa dagli stessi accettate.