Articolo 4 del Decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283
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1 settembre 1998
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1 gennaio 2007
Art. 4. P e r s o n a l e 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il personale gia' appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e addetto alle attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, e' inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso l'Ente nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attivita' dell'Ente medesimo. Il predetto personale, in tutto o in parte, viene progressivamente trasferito all'ente in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Ente e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore, anche per quanto riguarda l'istituzione di fondi complementari di previdenza, il cui finanziamento e' stabilito in sede di contrattazione collettiva, a norma dell' articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , come modificato dall' articolo 4 della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
3. Il trattamento economico e giuridico definito o da definirsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modifiche, continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.
4. Il personale trasferito all'Ente e alle societa' per azioni in cui quest'ultimo viene trasformato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, che risultasse in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali eventualmente verificatesi anche (( nei nove anni successivi )) alla data di trasformazione dell'ente in societa' per azioni, ha diritto di essere riammesso, su domanda da presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell' articolo 3, comma 232, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , come modificato dall' articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 , e in quelli di altre pubbliche amministrazioni. A tal fine, all'atto della trasformazione, viene presentato un piano di utilizzazione del personale. La riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale, attivate ai sensi dell' articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , ferma restando l'appartenenza alle qualifiche ed ai livelli posseduti all'atto della trasformazione. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facolta' di chiedere la riammissione, l'onere economico relativo al personale interessato resta a carico dell'ente o delle societa' derivate. Al predetto personale vengono riconosciute l'anzianita' corrispondente al servizio prestato e la posizione economica che avrebbe conseguito presso l'amministrazione finanziaria se non fosse transitato nell'Ente o nelle societa'.
5. Al personale del ruolo ad esaurimento di cui al comma 1, all'atto della trasformazione in societa' per azioni, nonche' al personale avente titolo alla riammissione in servizio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni richiamate nello stesso comma 4 e quelle sulla mobilita' previste dagli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 .
6. Al personale dichiarato in esubero e che abbia almeno trenta anni di anzianita' contributiva o almeno cinquantotto anni di eta' e quindici anni di anzianita' contributiva si applicano gli istituti in materia di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali secondo i criteri di cui all' articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .
7. L'Ente puo' adottare misure di incentivazione economica volte a favorire la riduzione del numero degli eventuali esuberi, con il consenso dei lavoratori interessati.
8. In sede di prima applicazione non puo' essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi i regimi previdenziali e pensionistici previsti alla medesima data.
10. Al personale interessato ai processi di mobilita' di cui al comma 4 si applica l' articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , con le relative norme di attuazione.
11. Al personale trasferito all'Ente e successivamente alle societa' private si applica altresi' quanto previsto dall' articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 .
12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti criteri e modalita' per i versamenti contributivi e la liquidazione dei trattamenti.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2007
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