Articolo 1 del Decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283
Articolo 2
Versione
1 settembre 1998
Art. 1. Istituzione e compiti dell'Ente 1. E' istituito l'Ente tabacchi italiani, ente pubblico economico, con sede in Roma.
2. L'Ente svolge, dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, le attivita' produttive e commerciali gia' riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attivita' inerenti al lotto ed alle lotterie. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale gia' affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. L'attivita' dell'Ente e' disciplinata, salvo che sia disposto diversamente con legge, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.
4. L'Ente puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell' articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 .
5. L'Ente e' sottoposto all'alta vigilanza del Ministro delle finanze, che detta gli indirizzi programmatici.
6. Non prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, con deliberazione dello stesso consiglio, e' disposta la trasformazione dell'Ente in una o piu' societa' per azioni. In caso di mancata adozione di tale provvedimento, il Ministro delle finanze proroga con decreto, per non piu' di tre mesi, il termine di cui al primo periodo, eventualmente nominando un commissario per gli adempimenti relativi alla predetta trasformazione. In caso di mancata trasformazione dell'Ente nel termine ultimo previsto dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, dispone la trasformazione dell'Ente con propria deliberazione, che invia al Parlamento per acquisire il preventivo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro quarantacinque giorni; decorso tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole. All'atto del collocamento sul mercato delle azioni delle societa' deve essere prevista la riserva di una parte delle stesse all'azionariato diffuso.
7. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata a dare in concessione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, attivita' e servizi di natura industriale e commerciale strumentali rispetto alle attivita' esercitate, anche in deroga alle disposizioni dell' articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 15 maggio 1997, n. 127 , recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" ed e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997. - Il testo dell' art. 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nel supplemento ordinario alla, Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, e' il seguente: "Art. 11 (Criteri di delega per la razionalizzazione e il riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri, Amministrazioni centrali ed enti pubblici). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare entro il 31 gennaio 1999 uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione , ai criteri direttivi di cui all' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all' art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all' art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnicoscientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all' art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all' art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e' riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell' art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera e) le parole: ''ai dirigenti generali ed equiparati'' sono soppresse; alla lettera i) le parole ''prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata'' sono sostituite dalle seguenti: ''prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato''; la lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: ''concorsi unici per profilo professionale'' sono inserite le seguenti: ''da espletarsi a livello regionale''.
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso".
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 59 del 1997 e' il seguente:
"Art. 14 (Obiettivi di complessiva riduzione dei costi da perseguire nell'attuazione delle deleghe). - 1.
Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira' l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, dall' art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalita' omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di universita', con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti; b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche' di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la personalita' di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti; c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali; d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti; e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall' art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29 , e successive modificazioni; f) programmazione atta a favorire la mobilita' e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
- Il testo del comma 4 dell'art. 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, e' il seguente:
"4. Le disposizioni dell' art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , si applicano altresi' alle trasformazioni delle strutture, anche a carattere aziendale, delle amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ". - Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993, e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
- Il testo del comma 1 dell'art. 12 della legge n. 59 del 1997 e' il seguente:
"1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell' art. 95 della Costituzione , le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di omogeneita' e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilita' dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di complementarieta' e di organicita';
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attivita' decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilita' alle comunita', considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita' di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell' art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, un piu' razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessita' di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilita', per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita' ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su base territoriale, ai sensi dell' art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalita' previste dall' art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali".
- Il testo dell' art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e' il seguente.
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all' art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 . A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di' aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all' art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell' art. 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100 , e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti.
Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall' art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
Resta altresi' salvo quanto previsto dall' art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 . Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'".
- Il testo dell' art. 35 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e' il seguente:
"Art. 35 (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva).
- 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 , ed in particolare il comma 11 dell'art. 4 ed i commi 1 e 2 dell'art. 5.
2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti.
3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 . La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 33.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, non decorre l'anzianita' e il lavoratore ha diritto ad una indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi".
- Il testo dell' art. 1 della legge n. 59 del 1997 e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare entro il 31 marzo 1998 uno o piu' decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5 , 118 e 128 della Costituzione , funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge ''per conferimento'' si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per ''enti locali'' si intendono le provincie, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell' art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonche' cooperazione internazionale e attivita' promozionale all'estero di rilievo nazionale; b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico; c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico; e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe; f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione; g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali; h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche; i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; l) ordine pubblico e sicurezza pubblica; m) amministrazione della giustizia; n) poste e telecomunicazioni; o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali; p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione; r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, con i decreti legislativi, di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente".
- Il testo dei commi 205 e 206 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995, e' il seguente:
"205. Fermi restando i compiti e le finalita' della commissione prevista dall'art 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995, in via sperimentale per il personale dell'Amministrazione finanziaria, al fine di incrementare l'attivita' di controllo nonche' di assicurare il massimo grado di efficienza dei servizi, la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con i contribuenti, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), d'intesa con le organizzazioni sindacali, definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale e idonee alla copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche, dei livelli dal quinto al nono, degli uffici finanziari, determinate ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni.
206. Le procedure di cui al comma 205 sono improntate ai seguenti criteri generali:
a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati su base regionale dal Ministero delle finanze;
b) l'accesso ai corsi e' subordinato al superamento di una prova selettiva scritta diretta ad accertare la conoscenza dei servizi e la competenza necessaria per lo svolgimento delle mansioni del profilo al quale e' indirizzato il corso;
c) sono ammessi, a domanda, alla prova di cui alla lettera b) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria in servizio al 31 dicembre 1994, appartenenti a qualifiche funzionali immediatamente inferiori a quella a cui sono indirizzati i corsi, salvo che per l'accesso alla settima qualifica funzionale, in possesso, alla data di pubblicazione del bando di ammissione, di una anzianita' di almeno cinque anni e del titolo di studio prescritto per l'accesso al profilo professionale cui sono indirizzati i corsi, ovvero con una anzianita' di servizio di almeno dieci anni e in possesso del titolo di studio inferiore a quello previsto per la qualifica per cui si concorre;
d) i corsi hanno contenuto teoricopratico e vertono sulle materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi;
?e) a conclusione dei corsi i candidati sono sottoposti ad una prova di carattere teoricopratico, relativa al profilo al quale e' indirizzato il corso. Sulla base della valutazione viene definita la graduatoria dei vincitori;
f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal Ministro delle finanze".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Il testo dell' art. 5 della legge n. 59 del 1997 e' il seguente:
"Art. 5. - 1. E' istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere".
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 12 dicembre 1933, e' il seguente:
"Art. 43. - L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti". - Il testo dell' art. 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25 (Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonche' disposizioni in materia di procedure contabili), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1986, e' il seguente:
"Art. 19. - Fatta salva la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467 , e' soppressa la facolta' per la Amministrazione dei monopoli di' conferire alla Azienda tabacchi italiani - A.T.I.
S.p.a., attivita' e servizi di natura industriale e commerciale, esercitati in regime di esclusiva".
Entrata in vigore il 1 settembre 1998
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