Articolo 18 - Convenzione della Legge 25 maggio 1981, n. 388
Articolo 17Articolo 19
Versione
8 agosto 1981
Articolo
(Pensioni)

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Entrata in vigore il 8 agosto 1981
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