Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 gennaio 1973
Art. 7. Trasferimenti a misura

Qualora nel documento che da' origine al trasferimento venga dichiarato che il trasferimento stesso ha luogo a misura e non a corpo, la circostanza deve essere fatta risultare nella domanda di volture.
Qualora il trasferimento abbia luogo con frazionamento di particelle, il relativo tipo di frazionamento deve essere corredato di tutte le misure idonee a consentire la completa dimostrazione della determinazione delle superfici effettive degli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti.
Qualora invece il trasferimento non richieda il frazionamento di particelle, le misure necessarie per la dimostrazione di cui al comma precedente devono essere riportate su di un disegno, detto tipo particellare, nel quale viene riprodotta la configurazione delle particelle trasferite.
Ai tipi particellari si applicano, in quanto possibili, tutte le norme previste agli articoli 5 e 6 per i tipi di frazionamento; e' escluso in particolare l'obbligo della redazione su di un estratto della mappa catastale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1973
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