Articolo 3 del Decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61
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2 giugno 2023
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1 agosto 2023
Art. 3. Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria 1. Dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
2. Nei giudizi di cui al comma 1, le udienze fissate nel periodo che intercorre tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 sono rinviate a data successiva, su istanza proposta in qualunque forma dalla parte residente, domiciliata o avente sede nei territori indicati nell'allegato 1 ovvero dal difensore residente o avente studio legale nei medesimi territori, nominato anteriormente al 1° maggio 2023, ((salve quelle)) che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.
Entrata in vigore il 1 agosto 2023
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