Articolo 1 del Regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666
Articolo 2
Versione
8 ottobre 1937
Art. 1.

Fermo il disposto dell' art. 1 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , ai notari e' concessa anche la facolta' di:

1° ricevere in deposito atti pubblici, in originale od in copia, scritture private, carte e documenti, anche se redatti all'estero;

2° ricevere le dichiarazioni di rinunzia ad eredita' di cui all' art. 944 del codice civile ;

3° firmare e vidimare i libri commerciali secondo le disposizioni del codice di commercio, anche in comuni dove risieda il tribunale o il pretore, con obbligo di trasmetterne la nota al tribunale in conformita' al disposto dell'art. 24 del Codice medesimo;

4° ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie

stragiudiziali e di traduzioni di atti o di scritti in lingua straniera;

5° rilasciare copie od estratti di documenti ad essi esibiti e di libri e registri commerciali, salva sempre all'autorita' presso cui se ne, fa uso la facolta' di richiedere l'esibizione degli originali.

Le dichiarazioni di cui al n. 2 non acquistano efficacia se non dal giorno in cui sono trascritte nell'apposito registro tenuto nella cancelleria della pretura competente. Per il deposito delle dichiarazioni stesse si applica il disposto dell' art. 2 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326 .

La presenza dei testimoni non e' necessaria negli atti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 e in quelli di deposito di atti pubblici di cui al n. 1. Detti atti, fatta eccezione di questi ultimi, sono rilasciati dal notaro in originale.
Entrata in vigore il 8 ottobre 1937
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