Articolo 2 del Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354
Articolo 1Articolo 3
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29 dicembre 2003
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28 febbraio 2004
Art. 2. Proroga dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari prossimi alla scadenza 1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia consentita un'ulteriore conferma a norma dell' articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004.
(( 1-bis. All' articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "sette anni" ))
Entrata in vigore il 28 febbraio 2004
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