Articolo 4 del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 28
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7 aprile 2023
Art. 4. Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023.
2. L' articolo 140-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , si applica alle azioni volte ad ottenere provvedimenti compensativi relative a violazioni verificatesi a partire dal 25 giugno 2023.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' stabilito l'adeguamento dell'allegato II-septies alle modifiche dell'allegato I alla direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 .
4. Ogni rinvio all'elenco di cui all' articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005 , effettuato da norme di rango primario e secondario, deve intendersi esteso alla sezione speciale istituita dall'articolo 140-quinquies, comma 1, del medesimo decreto solo se espressamente previsto.
Entrata in vigore il 7 aprile 2023
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