a) al comma 1, dopo le parole: «fondamentale ed accessorio» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1,»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unita' organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola l'amministrazione;
c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.»;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.».
Nota all'art. 57:
- Per il riferimento all'art. 45 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001 , cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, vedasi in note all'art. 21.