Articolo 57 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Articolo 56Articolo 58
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15 novembre 2009
Art. 57. Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All' articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «fondamentale ed accessorio» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1,»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unita' organizzative o aree di responsabilita' in cui si articola l'amministrazione;
c) all'effettivo svolgimento di attivita' particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.»;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.».
Nota all'art. 57:
- Per il riferimento all'art. 45 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001 , cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, vedasi in note all'art. 21.
Entrata in vigore il 15 novembre 2009
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