Articolo 24 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Articolo 25Articolo 27
Versione
15 novembre 2009
>
Versione
22 giugno 2017
Art. 24. Progressioni di carriera 1. Ai sensi dell' articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , ((...)) le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno e' finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74)) .
Entrata in vigore il 22 giugno 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente