Articolo 70 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Articolo 69Articolo 71
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15 novembre 2009
Art. 70. Comunicazione della sentenza 1. Dopo l' articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e' inserito il seguente: «Art. 154-ter (Comunicazione della sentenza). - 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalita' telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , entro trenta giorni dalla data del deposito.».
Entrata in vigore il 15 novembre 2009
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