Articolo 31 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
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Art. 31. Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale 1. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, ((19,)) 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 74)) .
Entrata in vigore il 22 giugno 2017
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