a) al comma 2, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo»;
b) al comma 3, dopo le parole: «mediante contratti collettivi» sono inserite le seguenti: «e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis,»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di nullita' delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile .».
Nota all'art. 33:
- Per il riferimento all'art. 2 del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001 , cosi' come modificato dal presente decreto legislativo, vedasi in note all'art. 1.