4. Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall' ((articolo 31, comma 4.)) ((4)) 5. Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso. ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L' articolo 65, commi 1 , 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , si interpreta nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi e' necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "L' articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 , sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 , nonche' quella dell' articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009 ".