Articolo 17 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Articolo 16Articolo 18
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15 novembre 2009
Art. 17. Oggetto e finalita' 1. Le disposizioni del presente titolo recano strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttivita' e della qualita' della prestazione lavorativa informati a principi di selettivita' e concorsualita' nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.
2. Dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 15 novembre 2009
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