Articolo 4 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
Articolo 3Articolo 5
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15 novembre 2009
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22 giugno 2017
Art. 4. Ciclo di gestione della performance 1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.
2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ((, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10)) ;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonche' ai competenti organi ((di controllo interni ed)) esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) che al comma 2, lettera f), del presente articolo dopo la parola: «organi» sono inserite le seguenti: «di controllo interni ed».
Entrata in vigore il 22 giugno 2017
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