Articolo 11
Mobilita', prima destinazione, congedi e portabilita' dei progetti di ricerca
1. L' articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , non si applica ai ricercatori e tecnologi degli Enti.
2. In deroga all' articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, per il personale in servizio di ruolo e' di tre anni.
3. Ai ricercatori e tecnologi possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di recarsi presso Istituti o Laboratori esteri, nonche' presso Istituzioni internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di cinque anni ogni dieci anni di servizio. Il congedo e' concesso dal presidente dell'ente di appartenenza, su motivata richiesta dell'interessato. Il ricercatore e il tecnologo in congedo mantiene la retribuzione fissa mensile qualora l'istituzione ricevente gli corrisponda una retribuzione inferiore al 75 per cento del trattamento forfettario di missione presso la stessa Istituzione. In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell'ente di appartenenza le rispettive quote dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
(( 3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli Enti possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attivita'. Gli Enti pubblicano nel proprio sito internet l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma.
3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purche' in servizio da almeno cinque anni presso l'universita')) 4. I congedi di cui al comma 3 sono concessi dall'Ente interessato tenuto conto delle esigenze di funzionalita' e di collaborazione internazionale nonche' dell'attinenza della richiesta al Programma nazionale di ricerca e al Piano triennale di attivita' dell'ente medesimo.
5. In caso di cambiamento di Ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e tecnologi, responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'Ente di appartenenza, conservano la titolarita' dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo dell'Istituzione ricevente e del committente di ricerca.
Mobilita', prima destinazione, congedi e portabilita' dei progetti di ricerca
1. L' articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , non si applica ai ricercatori e tecnologi degli Enti.
2. In deroga all' articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, per il personale in servizio di ruolo e' di tre anni.
3. Ai ricercatori e tecnologi possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di recarsi presso Istituti o Laboratori esteri, nonche' presso Istituzioni internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di cinque anni ogni dieci anni di servizio. Il congedo e' concesso dal presidente dell'ente di appartenenza, su motivata richiesta dell'interessato. Il ricercatore e il tecnologo in congedo mantiene la retribuzione fissa mensile qualora l'istituzione ricevente gli corrisponda una retribuzione inferiore al 75 per cento del trattamento forfettario di missione presso la stessa Istituzione. In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell'ente di appartenenza le rispettive quote dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
(( 3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli Enti possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attivita'. Gli Enti pubblicano nel proprio sito internet l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma.
3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 3-bis possono partecipare anche professori universitari associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, purche' in servizio da almeno cinque anni presso l'universita')) 4. I congedi di cui al comma 3 sono concessi dall'Ente interessato tenuto conto delle esigenze di funzionalita' e di collaborazione internazionale nonche' dell'attinenza della richiesta al Programma nazionale di ricerca e al Piano triennale di attivita' dell'ente medesimo.
5. In caso di cambiamento di Ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e tecnologi, responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'Ente di appartenenza, conservano la titolarita' dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo dell'Istituzione ricevente e del committente di ricerca.