Articolo 1 del Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72
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Art. 1. Sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro 1. Quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 , per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti o per difetto delle condizioni di applicabilita', per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali e' stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , e fino alla loro assegnazione o destinazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede, nel rispetto dello specifico limite di spesa come definito dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, uno specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali e' ammesso il trattamento di sostegno al reddito e' riconosciuta la contribuzione figurativa ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo n. 148 del 2015 . L'Amministratore giudiziario specifica i nominativi dei lavoratori per i quali richiede il riconoscimento del trattamento. (1) ((2)) 2. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro e' riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' di cui all' articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato.
3. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso in via provvisoria su richiesta dell'amministratore giudiziario e previa autorizzazione scritta del giudice delegato a decorrere dal provvedimento emesso ai sensi dell' articolo 41, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 159 del 2011 . Il trattamento cessa di essere corrisposto quando la richiesta non e' reiterata dall'amministratore giudiziario dopo l'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' di cui all'articolo 41, comma 1-sexies, del medesimo decreto legislativo.
4. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata puo' richiedere, per le imprese poste sotto la propria gestione, il trattamento di cui al comma 1, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell' articolo 44, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 .
5. Il trattamento di cui al comma 1 non puo' essere richiesto per:
a) i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis. 1, primo comma, del codice penale o per reati ad essi connessi;
b) il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda;
c) i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso.
6. Il trattamento di cui al comma 1 cessa di essere corrisposto nel momento in cui le condizioni di esclusione di cui al comma 5 si realizzano ed e' revocato, con effetto retroattivo, quando tali condizioni sono accertate successivamente.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' applicative del presente articolo.

--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 284) che "Il trattamento di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72 , e' prorogato per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle medesime condizioni stabilite dal medesimo articolo 1, comma 1, per una durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei tre anni". ------------------ AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 171) che "Il trattamento di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72 , in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, e' prorogato per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, per una durata massima di complessivi dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 0,7 milioni di euro per ciascun anno".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2024
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