Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27
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19 febbraio 2008
Art. 5. Personale della Scuola 1. Per l'espletamento della propria attivita' la Scuola si avvale di personale docente e non docente.
2. Il direttore, previa deliberazione del comitato, su proposta del presidente del comitato, affida gli incarichi di docenza annuali o pluriennali per l'insegnamento delle discipline fondamentali per l'attivita' didattica della Scuola. Tali incarichi sono affidati ad esperti scelti tra docenti universitari, magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti delle amministrazioni pubbliche, segretari comunali e provinciali e amministratori pubblici muniti di curriculum di eccellenza e di competenze specifiche nelle materie oggetto del programma formativo.
3. Il trattamento economico dei docenti della Scuola e' determinato dal Consiglio, tenendo conto anche di quello stabilito per i docenti delle altre scuole di formazione e di aggiornamento professionale del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche e delle scuole di organizzazione aziendale presso le universita', in misura comunque non superiore a quanto corrisposto ai propri docenti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
4. Il contingente numerico del personale non docente per le esigenze permanenti di organizzazione e gestione della Scuola e' stabilito dal Consiglio, nei limiti e con le modalita' stabilite dalla legislazione vigente per le amministrazioni statali. Per le attivita' di organizzazione e di gestione, la Scuola puo' avvalersi di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilita' e di personale distaccato o comandato dalle pubbliche amministrazioni e, in particolare, dagli enti locali. Tale personale conserva il trattamento economico del comparto di appartenenza. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), possono essere svolte anche nei confronti del personale dipendente dell'Agenzia e della Scuola.
5. La spesa complessiva per il personale e' posta a carico della Scuola e non puo' eccedere i limiti fissati, per tali specifiche esigenze, dal piano finanziario di cui all'articolo 8, commi 2 e 3.
6. I segretari comunali e provinciali in disponibilita', previa deliberazione del Consiglio, possono essere autorizzati a prestare servizio presso il Dipartimento per gli affari regionali, presso la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' presso la segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per l'espletamento di funzioni connesse alle proprie competenze specialistiche. Per tutta la durata dell'utilizzo del segretario l'Agenzia mantiene la titolarita' del rapporto di lavoro con gli stessi segretari.
Entrata in vigore il 19 febbraio 2008
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