Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27
Articolo 5Articolo 7
Versione
19 febbraio 2008
Art. 6. Organizzazione territoriale della Scuola 1. La Scuola dispone di una propria sede, individuata dall'Agenzia, nonche' di attrezzature per il suo autonomo funzionamento.
2. Allo svolgimento, in forma decentrata delle attivita' di specializzazione e di aggiornamento professionale, la Scuola puo' provvedere attraverso proprie strutture territoriali. L'istituzione e l'articolazione territoriale di dette strutture, nel numero massimo di cinque, e' stabilita dall'Agenzia conformemente agli obiettivi strategici di cui all'articolo 1, comma 2.
3. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture territoriali di cui al comma 1 sono stabiliti dal direttore della Scuola. Le attivita' formative alle stesse demandate sono definite con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 4, tenendo conto delle esigenze di formazione emergenti a livello regionale e interregionale.
4. Alle strutture territoriali di cui al comma 2 sono preposti dei responsabili, nominati dal Presidente dell'Agenzia, previa deliberazione del Consiglio, su proposta del direttore, alle cui dipendenze operano. I responsabili di sede sono prioritariamente scelti fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, i quali sono collocati fuori ruolo, secondo i rispettivi ordinamenti, per la durata dell'incarico. I responsabili possono altresi' essere individuati, in misura non superiore alla meta' dei posti disponibili, fra esperti di comprovata professionalita' nei settori della formazione e della pubblica amministrazione centrale e locale.
5. La durata dell'incarico dei responsabili di sede e' prevista nel provvedimento di nomina e non puo' comunque eccedere la durata dell'incarico del direttore.
6. I dirigenti responsabili di sede, qualora dipendenti da pubbliche amministrazioni, conservano il trattamento economico fondamentale relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza. Agli stessi compete altresi' un'indennita' di funzione stabilita dal Consiglio in misura comunque non superiore al 40 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 B. Qualora i responsabili siano scelti fra esperti esterni alle pubbliche amministrazioni, il trattamento economico fondamentale e' determinato dal Consiglio nella misura stabilita per i segretari generali di classe 1 B. Agli stessi compete altresi' un'indennita' di funzione stabilita dal consiglio in misura comunque non superiore al 40 per cento del trattamento economico fondamentale previsto per i segretari generali di classe 1 B.
Entrata in vigore il 19 febbraio 2008
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente