Articolo 4 della Legge 25 gennaio 1994, n. 82
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 febbraio 1994
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Versione
6 dicembre 2000
Art. 4. (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558 ))
Entrata in vigore il 6 dicembre 2000
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