Articolo 7 della Legge 25 gennaio 1994, n. 82
Articolo 6
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18 febbraio 1994
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6 maggio 1994
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6 dicembre 2000
Art. 7. Disposizioni transitorie 1. Le imprese di pulizia che svolgono le attivita' di cui alla presente legge alla data della sua entrata in vigore possono continuare ad esercitarle, purche' presentino domanda di iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, corredata dalla certificazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 2, dimostrando di aver effettuato le attivita' di cui alla presente legge prima della data della sua entrata in vigore.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558 )) .
Entrata in vigore il 6 dicembre 2000
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