Articolo 10 del Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32
Articolo 9
Versione
20 marzo 1998
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Versione
23 ottobre 1999
Art. 10. Disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL 1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalita' alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto e la disponibilita' dello stesso ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantita' di prodotto contrattualmente predeterminate o all'acquisto di detto prodotto in regime di esclusiva. Tali contratti, di durata non superiore a un anno, devono prevedere la facolta' per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei medesimi, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, con un preavviso non superiore a tre mesi. In caso di locazione o comodato del serbatoio i relativi contratti, di durata non superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto nonche' le modalita' di acquisto in regime di esclusiva.
2. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono avere durata non superiore a tre anni e sono modificati secondo gli altri criteri indicati al comma 1 entro il 1 settembre 1998; in mancanza di tale adeguamento alla medesima data i contratti si intendono risolti con effetto immediato.
A decorrere dalla predetta data coloro che hanno concesso in comodato il serbatoio hanno la facolta' o, se richiesto, l'obbligo di procedere alla rimozione immediata dello stesso. Le spese per la rimozione sono a carico del comodante ed e' nulla qualunque previsione contrattuale che stabilisca diversamente.
3. Al fine di adeguare i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ove il comodatario intenda acquistare la proprieta' del serbatoio e il comodante sia disposto ad alienarlo, il prezzo di cessione e' determinato in misura non superiore all'ammontare piu' alto fra il valore residuo rilevato dal libro dei cespiti del comodante, al netto della quota di ammortamento risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il 20 per cento del valore iniziale. Se il comodatario intende prendere in locazione il serbatoio e il comodante e' disposto a cederlo a tale titolo, il canone annuo e' determinato nella misura del 10 per cento del valore di cessione, calcolato secondo la procedura di cui al periodo precedente.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando visite ((annuali)) e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 , e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990 , anziche' alle aziende distributrici, esonerandole espressamente.

Entrata in vigore il 23 ottobre 1999
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