Articolo 15 - Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori
Articolo 14
Versione
5 novembre 1994
Art. 15.
Rimborso spese generali
1. All'avvocato ed al procuratore e' dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo degli onorari e dei diritti.
Entrata in vigore il 5 novembre 1994
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