Articolo 12 - Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori
Articolo 11Articolo 13
Versione
5 novembre 1994
Art. 12.
Procedimenti davanti agli arbitri
1. Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.
Entrata in vigore il 5 novembre 1994
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