Articolo 156 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 155Articolo 157
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3 giugno 1994
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5 gennaio 1995
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1 gennaio 1999
Art. 156. Fornitura gratuita libri di testo 1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalita' stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1. (6)
2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 277 e 278, qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, e' consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione. ((24)) ---------------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte costituzionale con sentenza 15-30 dicembre 1994, n. 454
(in G.U. 1a s.s. 4/1/1995, n. 1) ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale dell' art. 156, comma 1,
del d.P.R. 16 aprile 1994 n. 297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui esclude dalla
fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole
elementari che adempiono all'obbligo scolastico in modo diverso dalla
frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di
studio aventi valore legale."
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AGGIORNAMENTO (24)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 , ha disposto (con l'art. 27,comma 4) che il comma 2 del presente articolo, si intende riferito a tutta la scuola dell'obbligo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1999
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