Art. 206. Istituti di istruzione artistica 1. L'istruzione artistica e' impartita:
a) negli istituti d'arte.
b) nei licei artistici.
c) negli istituti superiori di istruzione artistica, intendendosi in essi compresi le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori di musica e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza. (41) ((96)) 2. Gli istituti ed enti che hanno il fine di promuovere l'istruzione artistica sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che la esercita attraverso i provveditori agli studi per quanto concerne gli istituti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e direttamente per quanto concerne gli istituti di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.
3. Gli istituti d'arte ed i licei artistici sono disciplinati, fatto salvo quanto previsto nel presente titolo per tutti gli istituti di istruzione artistica, dalle norme del presente testo unico concernenti gli istituti di istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 191.
4. Gli istituti di istruzione artistica non statali possono ottenere il riconoscimento legale o il pareggiamento, secondo le disposizioni della parte seconda, titolo ottavo. (42) (42a)
------------- AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1) che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ." ------------- AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31, comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. --------------- AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l' art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall' articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali." -------------- AGGIORNAMENTO (96)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 , come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82 , ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico generale di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ".
a) negli istituti d'arte.
b) nei licei artistici.
c) negli istituti superiori di istruzione artistica, intendendosi in essi compresi le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori di musica e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza. (41) ((96)) 2. Gli istituti ed enti che hanno il fine di promuovere l'istruzione artistica sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che la esercita attraverso i provveditori agli studi per quanto concerne gli istituti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e direttamente per quanto concerne gli istituti di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.
3. Gli istituti d'arte ed i licei artistici sono disciplinati, fatto salvo quanto previsto nel presente titolo per tutti gli istituti di istruzione artistica, dalle norme del presente testo unico concernenti gli istituti di istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 191.
4. Gli istituti di istruzione artistica non statali possono ottenere il riconoscimento legale o il pareggiamento, secondo le disposizioni della parte seconda, titolo ottavo. (42) (42a)
------------- AGGIORNAMENTO (41)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1) che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ." ------------- AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31, comma
2) che le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. --------------- AGGIORNAMENTO (42a)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l' art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall' articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 , sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali." -------------- AGGIORNAMENTO (96)
Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 , come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82 , ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico generale di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ".