Articolo 495 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 492Articolo 496
Versione
3 giugno 1994
Art. 495. Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi 1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi e' inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravita';
b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti; d) per abuso di autorita'.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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