Art. 469. Organi competenti (( 1. Il trasferimento d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra e' disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Il trasferimento d'ufficio del personale docente ed educativo, determinato da accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede, e' disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica. I suddetti pareri devono essere resi nel termine di novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione puo' procedere all'adozione del provvedimento. )) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 SETTEMBRE 2007, N. 147 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 25 OTTOBRE 2007, N. 176)) .
(( 3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento d'ufficio debba aver luogo per provincia diversa da quella in cui l'interessato presta servizio, la sede e' stabilita sulla base di criteri di viciniorita' e raggiungibilita'. ))
MODIFICAZIONI, DALLA L. 25 OTTOBRE 2007, N. 176)) .
(( 3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento d'ufficio debba aver luogo per provincia diversa da quella in cui l'interessato presta servizio, la sede e' stabilita sulla base di criteri di viciniorita' e raggiungibilita'. ))