Articolo 570 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 566Articolo 568
Versione
3 giugno 1994
Art. 570. Periodi di servizio utili al riconoscimento 1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, e' utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito.
Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi e' disposto all'atto della nomina in ruolo.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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