Articolo 599 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 598Articolo 600
Versione
3 giugno 1994
Art. 599. Trattamento di previdenza 1. Ai fini della determinazione del trattamento di previdenza, nonche' per la valutazione dei servizi e periodi ai fini medesimi, si applicano, per quanto non previsto dal presente capo, le disposizioni recate dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel comma 2 dell'articolo 485, salvo il servizio di docente elementare di ruolo, che e' di per seutile a tali fini.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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