Articolo 128 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 127Articolo 129
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3 giugno 1994
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1 settembre 2000
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3 marzo 2004
Art. 128. Programmazione ed organizzazione didattica 1. La programmazione dell'attivita' didattica, nella salvaguardia della liberta' di insegnamento, e' di competenza dei docenti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 7.
2.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 .
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) . ((39))
4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS 19 FEBBRAIO 2004, N. 59 )) . ((39))
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 .
6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 .
7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 .
8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 .
9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 .

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AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 ha disposto (con l'art. 19,comma 3)che le disposizioni del presente articolo commi 3 e 4 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi.
Entrata in vigore il 3 marzo 2004
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